Nei giorni scorsi, il Tribunale Ordinario di Cosenza ha rigettato la richiesta di una lavoratrice Lsu, impiegata come vigile urbano, di riconoscere un rapporto di lavoro con il Comune, divenuto a tempo indeterminato.
Nella richiesta, costei, dopo aver premesso di prestare servizio dal 1997 nel Comune di Acri come Lsu e di essere stata avviata come vigile urbano presso il Comando di Polizia Municipale, chiedeva al Tribunale “di accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso e intercorrente” con il Comune “ha il carattere di subordinazione e simula un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
In base alla richiesta, la lavoratrice sostiene che “sin dall’inizio della utilizzazione a tempo pieno(gennaio 2002), ha svolto in concreto compiti esorbitanti rispetto al progetto di riferimento”.
Il Comune di Acri si è costituito, ha chiesto il rigetto della domanda e il Tribunale gli ha dato ragione, con sentenza depositata lo scorso 25 settembre.
Per il giudice, “la posizione dell’attore non è condivisibile e appare invece fondata quella del convenuto”.
La lavoratrice “è stata avviata come vigile urbano e ha svolto effettivamente proprio le mansioni di vigile urbano; sicché la esorbitanza dei compiti di cui si duole non trova riscontro”.
Dato che ha svolto mansioni di vigile urbano, è normale che le sue mansioni risultino analoghe a quelle degli altri vigili urbani,anche se di ruolo. La sottoposizione a direttive, orari e turni come i vigili di ruolo è coerente con le mansioni dalla stessa svolte, in conformità con il suo atto di avviamento”.
Per il Tribunale, “non si può ritenere che l’attività svolta dall’attrice abbia esorbitato da quella a lei riferibile come Lsu. La prestazione di attività come Lsu non comporta la instaurazione di un rapporto di lavoro”.